COMUNITA' EUROPEA: VIA LIBERA A DECRETI VLT E CASH GAME I DECRETI "TORNANO" IN ITALIA SENZA MODIFICHE
E' scaduto il 26 novembre il periodo di "statu quo" dei decreti sul cash game e giochi da casinò e quello relativo all'avvio delle Vlt. Il decreto che reca la disciplina dei requisiti per la sperimentazione e l’avvio a regime dei sistemi di gioco delle Vlt. Il decreto non ha subito modifiche né ricevuto osservazioni o pareri circostanziati, con questi ultimi che avrebbero di fatto bloccato l'iter europeo del decreto e proseguito lo "stato quo" di altri 90 giorni.
E' scaduto il 26 novembre il periodo di "statu quo" dei decreti sul cash game e giochi da casinò e quello relativo all'avvio delle Vlt. Il decreto che reca la disciplina dei requisiti per la sperimentazione e l’avvio a regime dei sistemi di gioco delle Vlt. Il decreto non ha subito modifiche né ricevuto osservazioni o pareri circostanziati, con questi ultimi che avrebbero di fatto bloccato l'iter europeo del decreto e proseguito lo "stato quo" di altri 90 giorni. Il decreto "torna" quindi all'Amministrazione per l'avvio.
Per quello recante la disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza, uno degli Stati membri, e nello specifico Malta, ha inviato proprio nelle ultime ore delle osservazioni, fatto che però non è vincolante da parte dell'Italia e che quindi non fa interrompere l'iter europeo del decreto, di fatto conclusosi ieri sera. Il decreto "torna" quindi all'Amministrazione senza modifiche. Ricordiamo che Il provvedimento notificato il 25 agosto scorso si colloca nel quadro degli interventi urgenti previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009, n. 97 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2009, n. 77, per fronteggiare la situazione di emergenza determinata dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo lo scorso mese di aprile.
Esso dà attuazione, in particolare, alle disposizioni recate dall’articolo 12, comma 1, lettera f) di tale decreto legge che attribuiscono all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la facoltà di: “adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l’aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
La norma ha altresì l’obiettivo di adeguare la disciplina del “gioco a distanza” alla complessiva attività di contrasto al gioco illegale ed irregolare e alla conseguente evasione fiscale. L’effettiva introduzione di tali nuove modalità di gioco consentirebbe di perseguire il duplice obiettivo di conseguire nuovo gettito erariale, soprattutto grazie alla riemersione del gioco dal “nero”, e di ricondurre grandi volumi di gioco all’egida statale, in condizioni di più stringente controllo ai fini della tutela dei giocatori, del contrasto al gioco compulsivo e della prevenzione delle frodi. Viene altresì fissato un principio generale sull’imposizione, determinandola nella misura del 20 per cento delle somme non restituite ai giocatori sotto forma di vincite.